Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sanzioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013
L’art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 prevede che:
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza sono previste dall’art. 47 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016.
L’ANAC in data 16 novembre 2016 ha emanato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio che disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il Regolamento, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, abroga il Regolamento adottato dall’Autorità il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015.
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 emanato dall’ANAC in data 16 novembre 2016.
L’art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 prevede che:
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.