Accesso civico
Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Il R.P.P.C. conclude il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (data in cui l'amministrazione riceve la domanda); sussistendone i presupposti, provvede a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", i dati, le informazioni o i documenti mancanti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale al quale reperire quanto richiesto.
Accesso civico “generalizzato” concernente documenti e dati ulteriori
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (data in cui l'amministrazione riceve la domanda), con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati coinvolti nel procedimento.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora la richiesta sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Di regola, la competenza a decidere sulle istanze è attribuita all'ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. Gli stessi uffici possono richiedere supporto alla UO anticorruzione e trasparenza.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.