Accesso civico “generalizzato” concernente documenti e dati ulteriori

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:
Si tratta di uno strumento, introdotto dall’art. 5, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016, che consente, a chiunque ne abbia interesse, di accedere a documenti e dati detenuti dall’Ateneo ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5 bis del Decreto stesso.
 
Tale accesso è ammesso al solo scopo di:
"favorire forme di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche";
"promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
 
L’accesso civico “generalizzato” può essere esercitato gratuitamente, fatto salvo solo il rimborso degli eventuali costi effettivamente sostenuti dalla amministrazione per la riproduzione su supporti materiali dei dati o dei documenti richiesti.
L’istanza non deve essere motivata, ma deve identificare specificatamente i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta può essere presentata, anche in via telematica (protocollo@pec.unipr.it), alternativamente, a:
a) Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) Ufficio relazioni con il pubblico: urp@unipr.it;
c) U.O. Anticorruzione e trasparenza: anticorruzione.trasparenza@unipr.it.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (data in cui l'amministrazione riceve la domanda), con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati coinvolti nel procedimento.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora la richiesta sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Di regola, la competenza a decidere sulle istanze è attribuita all'ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. Gli stessi uffici possono richiedere supporto alla UO anticorruzione e trasparenza.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

Contenuto inserito il 03-02-2025 aggiornato al 01-04-2025
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