Provvedimenti organi indirizzo politico
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Accordi dell'Amministrazione
Nel paragrafo Ricerca nei provvedimenti sono consultabili gli accordi stipulati dall'Università a partire dal 1° gennaio 2025.
Si precisa che nella colonna "Responsabile" (che coincide con quanto mostrato nel campo “Responsabile del provvedimento”) viene indicato l’operatore amministrativo di riferimento della procedura che non necessariamente coincide con il firmatario del provvedimento o il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990.
Per i provvedimenti degli altri organi di indirizzo politico, consultare la relativa sottosezione.
Ricerca nei provvedimenti

