Corte dei Conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

In questa pagina sono pubblicati, ai sensi del D. lgs. 33/2013, i rilievi, non recepiti, degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile; rilievi della Corte dei Conti, anche se recepiti.

 
 
Per il periodo 2020-2024 e per l'anno in corso, per quanto a conoscenza della U.O. Anticorruzione e Trasparenza, non sono pervenuti rilievi.
 
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